TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE
E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
Le Regioni, Province ed Enti Locali dovranno garantire il rispetto della Legge nazionale 281/91 impegnandosi a collaborare con le associazioni animaliste per modificare l'attuale L.R. 86/99 Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione modificando gli articoli della L.R. in palese contrasto con i principi ispiratori della Legge nazionale, rimodulandoli alla luce della recente legge 189/2004 contro il maltrattamento e alle mutate esigenze di gestione del fenomeno del randagismo canino e felino, ed emanando il Regolamento attuativo tenendo in dovuta considerazione la Circolare Ministero della Sanità 5/2001 ed il D.M. Ministero della Salute 28.03.03
ANAGRAFE
-Rispettare i termini e le scadenze previsti dal DPCM Accordo Stato-Regioni 28 febbraio 2003.
-Adozione del passaporto UE per cani e gatti come carta d’identità valida per l’espatrio, documento unico legale e sanitario dell’animale.
-Estensione dell'anagrafe ai gatti di proprietà, con registrazioni come previsto dal Regolamento UE.
-Obbligo dell'iscrizione entro 30 giorni dalla nascita o dall'inizio della detenzione e apposizione dei microchip entro le 8 settimane di vita.
-Chiunque venda o ceda a qualunque titolo cani, gatti senza la registrazione dovrà essere sanzionato.
-Divieto di vendita o cessione di cuccioli con meno di otto settimane di vita. (La cessione per adozione di cuccioli che non abbiano raggiunto l' ottava settimana di vita è permessa solo nel caso in cui gli individui siano orfani ed ospitati presso strutture pubbliche e di volontariato zoofilo o animalista).
-Utilizzo del microchip con banca dati nazionale, con accesso ai dati a tutti gli operatori di settore
-Costituzione di una banca dati informatica regionale dei canili e dei cani ospitati;
-Costituzione di una banca dati regionale "smarrito-ritrovato"
-I cani di quartiere e/o metropolitani debbano essere anagrafati e intestati secondo quanto previsto dal regolamento comunale. Per il costo sono equiparati ai cani dei canili.
STERILIZZAZIONI
Realizzazione del piano regionale di sterilizzazione degli animali di affezione"/Decreto Ministero della Salute 28 marzo 2003 (G.U. n_ 140 del 19-6.2003)/ Risorse "specifiche" da destinare alle sterilizzazioni.
-Cani e gatti provenienti, da canili o rifugi, devono essere dati in adozione sterilizzati; se troppo piccoli possono essere dati in adozione solo con l'obbligo che verranno sterilizzati.
-I cani e gatti non di proprietà devono essere sterilizzati e laddove non adottabili messi di nuovo nei territori di provenienza (cani di quartiere e/o metropolitani, gatti delle colonie feline).
-La collaborazione con i veterinari liberi professionisti deve essere incentivata.
CANE DI QUARTIERE E/O METROPOLITANO
Inserimento di apposito articolo nella L.R. che preveda il riconoscimento del diritto del cane di essere animale libero laddove non sussistano condizioni di pericolo per persone o altri animali. La gestione del cane di quartiere dovrà gravare sui Comuni in collaborazione con le ASL e con le associazioni animaliste e i privati cittadini che ne faranno espressa richiesta assumendosene l’onere del mantenimento.
GESTIONE DELLE STRUTTURE (CANILI/RIFUGI/etc.)
Le strutture pubbliche destinate ai cani e gatti, nella media nazionale, presentano costi strutturali molto alti ed un'efficienza sicuramente non ottimale. Per evitare distorsioni è necessario che tale integrazione sia accompagnata dalle definizione di standard e certificazioni validi per tutti i cani e le strutture che li ospitano.
-» bene tener presente che attualmente, invece di quanto si auspica, esiste una realtà che spesso vede operare in modo del tutto inaccettabile anche soggetti privati, senza requisiti e controlli.
-I Comuni debbono svolgere i loro compiti e non delegare, di fatto, la politica verso gli animali da affezione alle AAUUSSLL, che dovrebbero svolgere il i loro compito "tecnico", ovvero di verifica e controllo sul settore.
-E' necessario riconoscere alle associazioni animaliste presenti sul territorio ed a quelle che gestiscono rifugi e/o colonie feline le funzioni pubbliche, assieme a quelle di controllo, permettendo il libero accesso soprattutto in strutture private, riconoscendo loro le funzioni pubbliche che svolgono.
-Sarà pertanto dovere dei Sindaci vigilare, tramite gli Organi di vigilanza e con l’ausilio di guardie zoofile volontarie nominate dagli Enti Locali su proposta delle associazioni animaliste, sull’osservanza delle norme di tutela animale e di sviluppare programmi di collaborazione fra Comune, ASL e associazioni animaliste finalizzati al benessere animale e alla convivenza fra cittadini ed animali.
AAUUSSLL SERVIZIO VETERINARIO
CONTROLLORE E CONTROLLATO? Va rimodulato il ruolo istituzionale del Servizio veterinario pubblico, molto spesso il veterinario ASL è contemporaneamente il direttore sanitario del canile (se non proprio il gestore!) ed il responsabile della verifica e del controllo sul canile stesso, svolgendo il compito tecnico (proprio) e quello politico (improprio). In alcuni casi si aggiunge anche la gestione dell'accalappiamento (diretto ed appaltato).
GARE D'APPALTO PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE
Vanno vietate le gare d'appalto al ribasso d'asta, ricordando, inoltre, alle PP.AA. che la gestione dei servizi è prerogativa del Consiglio comunale e non della Giunta.
STANDARD STRUTTURE
La generica normativa attuale relativa alle costruzioni e/o risanamenti dei canili e dei rifugi deve essere corredata da indicazioni precise; per quanto riguarda le strutture, oltre all'indicazione della capienza massima per struttura stessa, va indicato come riferimento il cosiddetto "parco-canile". Il massimo della capienza, sia per canili che per rifugi, non dovrebbe superare i duecento animali, sia per una gestibilità decorosa che per sminuire gli appetiti degli "affaristi" del randagismo (business randagismo), prevedendo da subito per le strutture che attualmente eccedono il limite massimo, che, entro un determinato lasso di tempo, tutte dovranno adeguarsi al numero massimo previsto. Va, inoltre, stabilito un preciso rapporto numerico tra personale e numero di cani. Dette strutture non debbono essere accorpabili. Gli spazi fruibili dai cani devono essere ampi, (come minimo 20 metri quadri cadauno), e rispettati da ogni struttura, sia pubblica che privata; bisogna vietare che nei recinti siano ristretti più di 2-3 cani. La condizione della stabulazione libera va regolamentata: vi sono troppe autorizzazioni a campo libero senza ripari adeguati, oltre al fatto che si dà poca importanza alla selezione per la compatibilità dei cani.
PRONTO SOCCORSO
Improcrastinabile l'istituzione dei "pronto soccorso" pubblici.
CENSIMENTO STRUTTURE ABUSIVE
Vanno censite tutte quelle strutture abusive e/o di fortuna, convenzionate con le Pubbliche Amministrazioni per il mantenimento dei randagi.
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