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IL NOSTRO PROGRAMMA
I PUNTI DEL PROGRAMMA ANIMALISTA
La tutela della fauna selvatica e degli animali domestici sono valori etici ed ecologici oltre che ormai anche normativi, ben presenti e considerati sempre più importanti dai cittadini di ogni età e condizione. Lo Stato insieme agli Enti Locali dovranno quindi impegnarsi in azioni strutturali e sul territorio affinché il rapporto con gli animali sia il più solidale e meno conflittuale possibile attuando o inserendo nei propri Statuti il principio di impegno per la promozione del rispetto degli animali.
Questo ruolo sarà assolto con l’istituzione di uno specifico UFFICIO TUTELA ANIMALI che opererà in coordinamento con le strutture già esistenti come i Servizi Veterinari Territoriali, avendo come riferimento trasversalmente gli Assessori alla Sanità, all’Agricoltura ed all’Ambiente per esprimere pareri su tutti gli atti concernenti gli animali e, fra l’altro:
- realizzare e diffondere programmi informativi ed educativi sulla conoscenza ed il rispetto degli animali;
- realizzare un Rapporto annuale sullo Stato degli animali nelle Regioni con dati statistici e tecnico-scientifici;
- sostenere il volontariato con un continuo dialogo e collaborazione con l’associazionismo animalista;
- disincentivare tutte le forme di costrizione degli animali come zoo, acquari e circhi, non prevedere deroghe alle norme minime di allevamento degli animali;
- l'emanazione di norme a tutela dei cavalli e degli altri equini e l'istituzione di Centri di accoglienza per soggetti anziani e malati.
- realizzare i seguenti punti programmatici su tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo, allevamenti, tutela della fauna selvatica e caccia.
ALLEVAMENTI
- prevedere adeguate misure finalizzate a incrementare il benessere animale;
- predisporre corsi di formazione sul benessere degli animali per operatori addetti all’allevamento e al trasporto degli animali;
- garantire efficaci programmi di controllo veterinario sulle condizioni di allevamento e trasporto e per il rispetto delle norme negli stabilimenti di macellazione;
- non incentivare forme intensive di sfruttamento degli animali;
- non prevedere deroghe alle norme minime di allevamento degli animali.
FAUNA SELVATICA E CACCIA
ASPETTI GENERALI
Le Regioni garantiranno il rispetto delle Direttive protezione uccelli (79/409/CEE) e habitat (92/43/CEE) che comporta l’obbligo della creazione della rete Natura 2000 e con essa di una rete ecologica continua e non frammentata, che secondo lo stesso Ministero dell’Ambiente deve essere imperniata sui parchi e sulle riserve naturali sia nazionali che regionali e provinciali, da collegare fra loro e con le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e le proposte dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC): ciò permetterà la costruzione di una Rete Ecologica Provinciale che deve raccordarsi ed integrarsi con gli istituti di protezione della fauna selvatica.
Gli Enti Locali si dovranno impegnare a programmare e coordinare le Province e Regioni relativamente agli interventi di tutela, recupero e cura della fauna selvatica, lotta al bracconaggio, agli avvelenamenti; in materia di protezione della fauna cosiddetta minore (come anfibi e rettili) e di detenzione e commercio di animali esotici, gli Enti Locali interverranno attraverso apposite leggi regionali elaborate congiuntamente alle associazioni territoriali.
Gli Enti Locali, le Province e le Regioni garantiranno una politica faunistico-venatoria pienamente rispondente ai principi ed alle disposizioni delle leggi quadro sulla caccia n.157/92 e sui parchi n.394/91, senza alcuna forzatura o interpretazione di comodo tesa a smantellare i regimi di protezione garantiti anche a livello internazionale in materia di specie, tempi, modi e luoghi di caccia, anche in ossequio alle indicazioni del mondo scientifico. A tal fine, considerato che la riforma del Titolo V della Costituzione ha riaffermato l’inderogabilità della normativa statale in materia, dovranno essere riviste le eventuali disposizioni già vigenti emanate nel corso degli ultimi anni che hanno prodotto una discrasia fra il quadro normativo nazionale e comunitario e la legislazione regionale.
Le Regioni non dovranno pertanto consentire in nessun modo ai cacciatori iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia l’attività venatoria da appostamento nei confronti della fauna selvatica migratoria .
Le Regioni non attueranno - né consentiranno alle Province di farlo - alcuna liberalizzazione della caccia ai piccoli uccelli protetti (passeri, fringuelli, ecc.) voluta con la legge 221/2002 strumentalizzando il potere di deroga ex art. 9 Direttiva 70/409/CEE. Solo in casi di accertati danni alle colture sarà possibile attuare gli interventi di controllo della fauna nei modi e nei termini stabiliti dall'art.19 della legge statale 157/92 (parere obbligatorio Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, affidamento delle operazioni solo a personale pubblico e conduttori dei fondi, ecc.) e in maniera conforme con quanto stabilito dalla legge dovranno essere approvate nuove metodologie per il contenimento della fauna selvatica in eccesso da applicarsi nei confronti delle popolazioni dei cinghiali, corvidi, cervidi, volpi, assegnando un ruolo primario ai metodi ecologici rispetto a quelli cruenti (introduzione delle tecniche di colture a perdere e foraggiamento, eliminazione dei depositi di rifiuti, metodi di dissuasione per limitare la predazione degli animali domestici da parte delle volpi) e il contemporaneo ridimensionamento dei metodi di abbattimento.
Trattandosi di una pratica eticamente inaccettabile e, comunque, illegittima secondo la Direttive 79/409/CEE e le Convenzioni di Berna e di Parigi, Gli Enti Locali Regioni si asterranno dall’autorizzare impianti di cattura di uccelli vivi a scopo di richiamo. Le Regioni istituiranno le prescritte zone di protezione lungo le rotte migratorie segnalate dall’INFS. I ripopolamenti di fauna selvatica saranno mirati alla riproduzione in natura con l’obiettivo inderogabile di eliminare ogni forma di ripopolamento pronta cacciaî, abbandonando comunque e da subito l’importazione di animali dall’estero.
CALENDARIO VENATORIO
Il Calendario venatorio annuale dovrà prevedere:
- l’apertura della caccia non prima della terza decade di settembre (nessuna pre-apertura o caccia anticipata);
- la moratoria per 5 anni della caccia a specie in forte declino ed a rischio (allodola, quaglia, coturnice, tortora, marzaiola, beccaccia, frullino, combattente, canapiglia, codone) e delle autorizzazioni per l’allevamento a qualunque scopo ed il ripopolamento di ungulati, soprattutto il cinghiale;
- la limitazione della caccia a tre giornate fisse prestabilite con esclusione della domenica (anche per evitare i noti, frequenti tragici episodi di ferimenti e incidenti di caccia) ed a 5 capi quotidiani di animali per ogni cacciatore.
BOCCONI AVVELENATI
Le campagne di disseminazione delle polpette avvelenate nei territori di caccia (Aziende faunistico-venatorie, zone addestramento cani, ecc.) sono un fenomeno ormai endemico che si ripete ogni anno specie nel periodo in cui vengono iniziati i ripopolamenti. Per questo, come già avvenuto in alcune Regioni, è necessaria una legge che imponga misure straordinarie ed efficaci come il divieto di caccia ope legis in tutte le zone ove si verificano casi di avvelenamento, nonché il bando dei ripopolamenti: analogamente a quanto previsto per i boschi bruciati ove sono vietati pascolo e costruzioni, anche nelle aree di caccia deve essere previsto un meccanismo che scoraggi gli avvelenamenti.
TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE
E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
Le Regioni, Province ed Enti Locali dovranno garantire il rispetto della Legge nazionale 281/91 impegnandosi a collaborare con le associazioni animaliste per modificare l'attuale L.R. 86/99 Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione modificando gli articoli della L.R. in palese contrasto con i principi ispiratori della Legge nazionale, rimodulandoli alla luce della recente legge 189/2004 contro il maltrattamento e alle mutate esigenze di gestione del fenomeno del randagismo canino e felino, ed emanando il Regolamento attuativo tenendo in dovuta considerazione la Circolare Ministero della Sanità 5/2001 ed il D.M. Ministero della Salute 28.03.03
ANAGRAFE
-Rispettare i termini e le scadenze previsti dal DPCM Accordo Stato-Regioni 28 febbraio 2003.
-Adozione del passaporto UE per cani e gatti come carta d’identità valida per l’espatrio, documento unico legale e sanitario dell’animale.
-Estensione dell'anagrafe ai gatti di proprietà, con registrazioni come previsto dal Regolamento UE.
-Obbligo dell'iscrizione entro 30 giorni dalla nascita o dall'inizio della detenzione e apposizione dei microchip entro le 8 settimane di vita.
-Chiunque venda o ceda a qualunque titolo cani, gatti senza la registrazione dovrà essere sanzionato.
-Divieto di vendita o cessione di cuccioli con meno di otto settimane di vita. (La cessione per adozione di cuccioli che non abbiano raggiunto l' ottava settimana di vita è permessa solo nel caso in cui gli individui siano orfani ed ospitati presso strutture pubbliche e di volontariato zoofilo o animalista).
-Utilizzo del microchip con banca dati nazionale, con accesso ai dati a tutti gli operatori di settore
-Costituzione di una banca dati informatica regionale dei canili e dei cani ospitati;
-Costituzione di una banca dati regionale "smarrito-ritrovato"
-I cani di quartiere e/o metropolitani debbano essere anagrafati e intestati secondo quanto previsto dal regolamento comunale. Per il costo sono equiparati ai cani dei canili.
STERILIZZAZIONI
Realizzazione del piano regionale di sterilizzazione degli animali di affezione"/Decreto Ministero della Salute 28 marzo 2003 (G.U. n_ 140 del 19-6.2003)/ Risorse "specifiche" da destinare alle sterilizzazioni.
-Cani e gatti provenienti, da canili o rifugi, devono essere dati in adozione sterilizzati; se troppo piccoli possono essere dati in adozione solo con l'obbligo che verranno sterilizzati.
-I cani e gatti non di proprietà devono essere sterilizzati e laddove non adottabili messi di nuovo nei territori di provenienza (cani di quartiere e/o metropolitani, gatti delle colonie feline).
-La collaborazione con i veterinari liberi professionisti deve essere incentivata.
CANE DI QUARTIERE E/O METROPOLITANO
Inserimento di apposito articolo nella L.R. che preveda il riconoscimento del diritto del cane di essere animale libero laddove non sussistano condizioni di pericolo per persone o altri animali. La gestione del cane di quartiere dovrà gravare sui Comuni in collaborazione con le ASL e con le associazioni animaliste e i privati cittadini che ne faranno espressa richiesta assumendosene l’onere del mantenimento.
GESTIONE DELLE STRUTTURE (CANILI/RIFUGI/etc.)
Le strutture pubbliche destinate ai cani e gatti, nella media nazionale, presentano costi strutturali molto alti ed un'efficienza sicuramente non ottimale. Per evitare distorsioni è necessario che tale integrazione sia accompagnata dalle definizione di standard e certificazioni validi per tutti i cani e le strutture che li ospitano.
-» bene tener presente che attualmente, invece di quanto si auspica, esiste una realtà che spesso vede operare in modo del tutto inaccettabile anche soggetti privati, senza requisiti e controlli.
-I Comuni debbono svolgere i loro compiti e non delegare, di fatto, la politica verso gli animali da affezione alle AAUUSSLL, che dovrebbero svolgere il i loro compito "tecnico", ovvero di verifica e controllo sul settore.
-E' necessario riconoscere alle associazioni animaliste presenti sul territorio ed a quelle che gestiscono rifugi e/o colonie feline le funzioni pubbliche, assieme a quelle di controllo, permettendo il libero accesso soprattutto in strutture private, riconoscendo loro le funzioni pubbliche che svolgono.
-Sarà pertanto dovere dei Sindaci vigilare, tramite gli Organi di vigilanza e con l’ausilio di guardie zoofile volontarie nominate dagli Enti Locali su proposta delle associazioni animaliste, sull’osservanza delle norme di tutela animale e di sviluppare programmi di collaborazione fra Comune, ASL e associazioni animaliste finalizzati al benessere animale e alla convivenza fra cittadini ed animali.
AAUUSSLL SERVIZIO VETERINARIO
CONTROLLORE E CONTROLLATO? Va rimodulato il ruolo istituzionale del Servizio veterinario pubblico, molto spesso il veterinario ASL è contemporaneamente il direttore sanitario del canile (se non proprio il gestore!) ed il responsabile della verifica e del controllo sul canile stesso, svolgendo il compito tecnico (proprio) e quello politico (improprio). In alcuni casi si aggiunge anche la gestione dell'accalappiamento (diretto ed appaltato).
GARE D'APPALTO PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE
Vanno vietate le gare d'appalto al ribasso d'asta, ricordando, inoltre, alle PP.AA. che la gestione dei servizi è prerogativa del Consiglio comunale e non della Giunta.
STANDARD STRUTTURE
La generica normativa attuale relativa alle costruzioni e/o risanamenti dei canili e dei rifugi deve essere corredata da indicazioni precise; per quanto riguarda le strutture, oltre all'indicazione della capienza massima per struttura stessa, va indicato come riferimento il cosiddetto "parco-canile". Il massimo della capienza, sia per canili che per rifugi, non dovrebbe superare i duecento animali, sia per una gestibilità decorosa che per sminuire gli appetiti degli "affaristi" del randagismo (business randagismo), prevedendo da subito per le strutture che attualmente eccedono il limite massimo, che, entro un determinato lasso di tempo, tutte dovranno adeguarsi al numero massimo previsto. Va, inoltre, stabilito un preciso rapporto numerico tra personale e numero di cani. Dette strutture non debbono essere accorpabili. Gli spazi fruibili dai cani devono essere ampi, (come minimo 20 metri quadri cadauno), e rispettati da ogni struttura, sia pubblica che privata; bisogna vietare che nei recinti siano ristretti più di 2-3 cani. La condizione della stabulazione libera va regolamentata: vi sono troppe autorizzazioni a campo libero senza ripari adeguati, oltre al fatto che si dà poca importanza alla selezione per la compatibilità dei cani.
PRONTO SOCCORSO
Improcrastinabile l'istituzione dei "pronto soccorso" pubblici.
CENSIMENTO STRUTTURE ABUSIVE
Vanno censite tutte quelle strutture abusive e/o di fortuna, convenzionate con le Pubbliche Amministrazioni per il mantenimento dei randagi.